Le sanzioni sui corrispettivi
Il criterio che separa le sanzioni pesanti da quelle leggere è uno solo: l’errore ha cambiato l’IVA? Se un incasso non è stato memorizzato, l’imposta di quell’incasso manca, e la sanzione è una percentuale dell’imposta. Se invece l’incasso c’è ed è giusto, ma il file è partito tardi o con un dato sbagliato che non tocca l’imposta, la sanzione è fissa e piccola.
Gli importi sono quelli in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024, che ha portato la percentuale dal 90 al 70% e il minimo da 500 a 300 euro. Gli articoli sono del D.Lgs. 471/1997.
Incassi non memorizzati o non trasmessi
| Violazione | Sanzione | Norma |
|---|---|---|
| mancata o tardiva memorizzazione o trasmissione, o dati incompleti o non veritieri, con effetto sull’IVA | 70% dell’imposta, per ciascuna operazione; minimo 300 euro | art. 6, c. 2-bis e 4 |
| trasmissione omessa, tardiva o con dati sbagliati che non incide sull’IVA | 100 euro per trasmissione, al massimo 1.000 euro a trimestre | art. 11, c. 2-quinquies |
Il caso tipico della seconda riga è il file partito oltre i dodici giorni, quando i corrispettivi erano stati memorizzati ogni giorno e l’IVA liquidata per intero. Per questa violazione non vale il cumulo giuridico: ogni trasmissione conta per sé, fino al tetto del trimestre.
Il registratore
| Violazione | Sanzione | Norma |
|---|---|---|
| registratore che non funziona o funziona male, con incassi non memorizzati | 70% dell’imposta, minimo 300 euro | art. 6, c. 2-bis |
| intervento del tecnico non chiesto subito, se non mancano incassi | da 250 a 2.000 euro | art. 6, c. 2-bis |
| verificazione periodica non fatta nei termini | da 250 a 2.000 euro | art. 6, c. 2-bis |
| registratore non installato | da 1.000 a 4.000 euro | art. 11, c. 5 |
| registratore manomesso, o usato sapendo che lo è | da 3.000 a 12.000 euro, salvo che sia reato | art. 11, c. 5-bis |
Il POS
| Violazione | Sanzione | Norma |
|---|---|---|
| POS non collegato al registratore | da 1.000 a 4.000 euro | art. 11, c. 5 |
| pagamenti elettronici memorizzati o trasmessi male, con l’IVA giusta | 100 euro per trasmissione, al massimo 1.000 a trimestre; nessuna se la discrepanza non supera il 5% | art. 11, c. 2-quinquies |
La franchigia del 5% è del decreto legislativo 148 del 7 agosto 2026, e si conta sul numero delle operazioni: tutto quello che c’è da sapere sta nella pagina sul POS collegato all’RT.
Quando si chiude il negozio
Quattro violazioni contestate, commesse in giorni diversi nell’arco di cinque anni, portano alla sospensione della licenza o dell’attività da tre giorni a un mese; da uno a sei mesi se i corrispettivi contestati superano in tutto 50.000 euro. Il provvedimento è immediatamente esecutivo (art. 12, comma 2). Anche qui, per gli errori sulla forma di pagamento, vale la franchigia del 5%.
Il ravvedimento
Chi si accorge dell’errore prima che arrivi una contestazione può regolarizzare con il ravvedimento operoso, che riduce la sanzione tanto più quanto prima si interviene: si ritrasmettono i dati giusti e si versa la sanzione ridotta, con l’eventuale imposta e gli interessi. Il conto lo fa il commercialista: dipende dalla violazione e da quanto tempo è passato.
Cartacorrispettivi serve ad accorgersene presto. I giorni senza chiusura, i progressivi saltati o ripetuti e le imposte che non tornano con l’imponibile sono i segnali da guardare prima che diventino violazioni.
Dal 1° gennaio 2027 queste norme cambiano numero. Il D.Lgs. 471/1997 viene sostituito dal Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024). Le regole restano le stesse, franchigia del 5% compresa: cambiano i numeri degli articoli. Il più citato qui, il comma 2-quinquies dell’articolo 11, diventa il comma 6 dell’articolo 36.
Corrispettivi telematici · il POS collegato all’RT · riferimenti normativi